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CONTRATTI FORMAZIONE

CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO Scarica questa guida
(L.863/84, L.407/90, L.451/94, L.196/97)

INTORODUZIONE
Nel Contratto di Formazione e Lavoro il datore di lavoro si impegna a fornire a giovani compresi tra i 16 e i 32 anni una adeguata preparazione professionale per un tempo minimo predefinito avendone in cambio sgravi sugli oneri contributivi.

CONTENUTI PRINCIPALI
I contratti possono essere di due tipi:
Tipo A - Durata massima 24 mesi, con particolari facilitazioni contributive sia territoriali che merceologiche e per campo di attività, mirato: alla acquisizione di professionalità intermedie almeno 80 ore di formazione; alla acquisizione di professionalità elevate almeno 130 ore di formazione. Tipo B - Durata massima 12 mesi, con particolari facilitazioni contributive sia territoriali che merceologiche e per campo di attività, mirato: ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo. Il contratto, finalizzato alla formazione professionale del lavoratore, deve essere stipulato in forma scritta. I lavoratori assunti con CFL possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.

AGEVOLAZIONI, FISCALI, CONTRIBUTIVE E NORMATIVE
Ai datori di lavoro delle aree individuate dall'Obiettivo 1 (regioni del Mezzogiorno) sono riconosciute per altri 12 mesi agevolazioni contributive in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione di tipologia A (quelli mirati all' acquisizione di professionalità intermedie ed elevate).

OBBLIGHI E SANZIONI
In caso di licenziamento illegittimo nei 12 mesi successivi alla eventuale trasformazione dei contratti di tipo A nelle regioni del Mezzogiorno, scatta l'obbligo di restituzione dei benefici contributivi concessi dalla data di trasformazione.
Per richiedere l’autorizzazione per nuovi CFL, l’azienda deve aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei CFL scaduti negli ultimi 24 mesi.

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
art. 18 Legge 196/97 - Decreto n. 142 del 25/03/98 G.U. n. 108 del 12/05/98.

COSA SONO?
Sono una interessante opportunità per la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Per le aziende, è certamente uno strumento che facilita la preselezione del personale senza peraltro portare con sé obblighi di assunzione.
Al termine del tirocinio, l'Azienda è tenuta a certificare l'esperienza svolta.

BENEFICIARI
Persone che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.
II tirocinio non si configura come rapporto di lavoro e quindi NON comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

DURATA
4 mesi - per studenti che frequentano la scuola secondaria
6 mesi - per disoccupati, inclusi lavoratori in mobilita, per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi.
12 mesi- per laureandi o laureati da meno di 18 mesi, per persone svantaggiate (Legge 381/96)
24 mesi- per soggetti portatori di handicap.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
II tirocinio e un rapporto triangolare tra : Tirocinante, Azienda ospitante: pubblica o privata, Ente promotore: Uffici del Ministero del Lavoro, Università, Scuole, Enti di Formazione e Orientamento, Centri per I° Impiego delle Regioni e delle Province, comunità terapeutiche, servizi di inserimento lavorativo per disabili, cooperative sociali.
L'Ente Promotore stipula con l'Azienda una convenzione dove vengono esplicitate le modalità di svolgimento del tirocinio (mansioni da svolgere, durata, luogo di svolgimento, nomi dei responsabili), e ha, in seguito, funzioni di assistenza e garanzia.

COSTI
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito.
La copertura INAIL e assicurativa (circa 25 euro il mese, codice tariffa INAIL 0720) è a carico dell’Ente Promotore.
Qualora l’Ente Promotore sia una struttura pubblica competente in materia di collocamento, il datore di lavoro può assumersi l’onere dell’assicurazione INAIL. E’ consentito il rimborso al tirocinante di spese documentate (buoni pasto, trasporti,…).

VALORE DEI TIROCINI
Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono avere valore di credito formativo e, ove certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

NUOVO APPRENDISTATO
(L.25/55, L. 56/87, L.196/97)

CHE COSA E'?
Il contratto di Apprendistato e un particolare rapporto di lavoro in cui il giovane apprendista riceve la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell'imprenditore l'apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni all'azienda.

BENEFICIARI
Giovani tra i 16 e i 24 anni, anche con qualifica o diploma idonei rispetto all’attività da svolgere. Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree ob.1 e 2 (Mezzogiorno e aree in declino industriale) e di ulteriori due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio.
Nel settore artigiano l'età massima è elevabile a 29 anni per mansioni di alto contenuto professionale.

DURATA
Durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni, ovvero 5 nel settore artigiano.

AZIENDE ABILITATE
Tutte le aziende di tutti i settori, compresa l’agricoltura.

FORMAZIONE ESTERNA
Deve essere pari almeno a 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o qualifica idonei rispetto all’attività lavorativa. La formazione deve essere impartita durante I'orario di lavoro in strutture esterne all'azienda.
Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti sono articolati in:
contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative, gestionali, economiche;
contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali. Ai contenuti a carattere trasversale non potrà essere destinato un numero di ore inferiore al 35% del monte ore destinato alla formazione esterna. I curricula saranno definiti per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali sulla base di accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali della categoria e adottati con decreto del Ministro del Lavoro, d’intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione e sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

SALARI E CONTRIBUTI
Il salario dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.
Le agevolazioni contributive concesse alle imprese sono subordinate all’effettiva partecipazione degli apprendisti alle iniziative formative complementari per i contratti di apprendistato conclusi a decorrere dal prossimo 9 luglio 1998.

IL PART-TIME ED IL JOB SHARING
E' un particolare contratto di lavoro che prevede una riduzione dell'orario di lavoro con una proporzionale riduzione della retribuzione. Le nuove disposizioni sul part-time colgono la tendenza in atto nel nostro Paese, come del resto d'Europa, di un crescente ricorso a questo tipo di contratto che costituisce una delle più cospicue manifestazioni della diversificazione e "flessibilizzazione" del rapporto di lavoro rispetto al modello tradizionale.
Il part-time, infatti, oltre a favorire occasioni nuove di lavoro e quindi incrementare i livelli occupazionali, consente la realizzazione di un'organizzazione del lavoro assai più articolata rispetto a quella che si ha attraverso l'utilizzo dei rapporti di lavoro standard. Nel 1997 il "peso" del lavoro a tempo parziale e' stato pari al 18% sul totale dei nuovi avviati al lavoro. Tale dato può essere giustificato, da un lato, dalle nuove esigenze del mondo produttivo orientate ad un utilizzo sempre più articolato e flessibile della manodopera e, dall'altro, dai diversi atteggiamenti assunti da lavoratori e lavoratrici spesso alle prese con molteplici impegni di carattere familiare, di studio o di altro genere.

IL JOB SHARING
Il job sharing consente a due o più lavoratori, impegnati tra loro in solido nei confronti del datore di lavoro, di gestire l'orario complessivo in base alle proprie e rispettive esigenze, migliorando in tal modo l'organizzazione e la distribuzione delle ore di lavoro e di tempo libero.
Attraverso questa tipologia contrattuale, il datore di lavoro riduce al minimo le conseguenze dell'eventuale assenza di uno dei lavoratori poiché ognuno di loro e' responsabile per intero della prestazione. In altre parole, le persone che lavorano insieme con lo stesso contratto hanno il vincolo di sostituirsi vicendevolmente in caso di impedimento di uno di loro. Insomma, uno deve essere sempre in ufficio nell'orario di lavoro in caso di assenza dell'altro (o degli altri) perché il datore può legittimamente pretendere l'adempimento dell'intera prestazione.
Il contratto di job sharing deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascun lavoratore.
I lavoratori che ripartiscono tra loro il tempo di lavoro dedotto nel contratto possono sostituire o modificare consensualmente la distribuzione dell'orario con l'unico obbligo di informare preventivamente il datore (con cadenza almeno settimanale) della distribuzione dell'orario stabilita.
La retribuzione spettante a ciascuno di loro e' calcolata in base alla prestazione effettivamente svolta. Anche il calcolo delle prestazioni previdenziali e' effettuato mese per mese, salvo conguaglio a fine anno sempre sulla base dell'effettiva attività svolta.
Occorre infine sottolineare che il job sharing si distingue dal part time sotto due aspetti:
• Il part time e' espressamente disciplinato dalla legge.
• Nel part time i lavoratori non condividono la medesima obbligazione contrattuale, in quanto sono titolari e responsabili di rapporti contrattuali distinti ed autonomi.

LAVORO TEMPORANEO O INTERINALE
Legge n. 196/97 art.1-11

CHE COS'E'?
II lavoro temporaneo o interinale è un rapporto di lavoro di natura temporanea che prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l'agenzia di lavoro temporaneo e l'impresa che ha bisogno di personale.
II lavoratore è assunto e retribuito dall'agenzia di lavoro temporaneo, l'azienda utilizzatrice paga all'agenzia l'ammontare della retribuzione del lavoratore più il servizio di fornitura della manodopera.

IMPRESE FORNITRICI
L’attività di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo può essere esercitata solo da imprese iscritte ad un apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro. L’iscrizione è subordinata al possesso di una serie di requisiti a garanzia dell’affidabilità e della consistenza organizzativa e economica delle imprese stesse.

RAPPORTO Dl LAVORO TEMPORANEO
Nel lavoro temporaneo il lavoratore ha un duplice legame: con l'agenzia da cui è assunto e con l'impresa presso cui presta la sua opera.
L'agenzia può assumere il lavoratore con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato (corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa) o a tempo indeterminato.
Nei contratti a tempo determinato, il lavoratore, svolge la propria attività sotto la direzione dell'impresa, viene però assunto e retribuito dall'agenzia di lavoro interinale con un trattamento economico e previdenziale non inferiore a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice.
Nei contratti a tempo indeterminato, il lavoratore, nei periodi in cui non lavora presso un impresa, rimane a disposizione dell'agenzia di lavoro interinale percependo comunque un’indennità mensile.

CASI IN CUI E’ PREVISTO L'UTILIZZO DEL LAVORO TEMPORANEO
Il lavoro temporaneo o interinale è previsto per: sostituzione di lavoratori assenti, utilizzo di professionalità estranee ai normali assetti aziendali e casi da definire nei contratti collettivi nazionali di categoria.

CASI IN CUI E’ VIETATO
Il lavoro interinale è vietato per qualifiche a basso contenuto professionale, per sostituire lavoratori in sciopero, nelle unità produttive in cui nei dodici mesi precedenti ci siano stati licenziamenti collettivi riguardanti le mansioni richieste nel caso di sospensione e/o riduzione dell’orario con integrazione salVerdanae, per lavori che richiedono sorveglianza medica e per lavori particolarmente pericolosi.

CONSIGLI UTILI
Il lavoro interinale è particolarmente indicato per chi:
Deve inserirsi nel mondo del lavoro e ha un titolo di studio o una professionalità elevata ma poca esperienza.
Per motivi personali, preferisce lavorare per brevi periodi.
Svolge altre attività.
Accertarsi che l’Agenzia di Lavoro Interinale sia regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro.

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